Multa. Chi non lha mai ricevuta? Per contestarla, la strada è presentare il ricorso al prefetto o al giudice di pace.
Contestare la multa? Ecco come precedere
Per chi non volesse procedere al pagamento e invece decide di 
contestare la multa, deve presentare ricorso al prefetto o al giudice di
 pace. Cominciando dal ricorso 
Ricorso Prefetto
Il ricorso al prefetto si presenta al Prefetto competente per territorio, indicato nel verbale di acceramento, personalmente o mediante raccomandata
 con avviso di ricevimento, entro 60 giorni, direttamente ovvero per il tramite del comando da cui dipende 
lagente accertatore. Il ricorso in tal caso deve essere redatto e 
presentato in carta semplice. Dopo aver presentato il ricorso contro la multa, il ricorrente deve 
esclusivamente attendere lesito che verrà comunicato con ordinanza. Il ricorrente può cheidere di essere convocato per esporre le proprie ragioni. Se il ricorso viene presentato direttamente al Prefetto questo deve trasmettere gli atti al comando accertatore entro 30 giorni. Sessanta 60 giorni di tempo sono a disposizione dellorgano di polizia 
per trasmettere il ricorso, debitamente istruito delle controdeduzioni, 
alla prefettura, la quale dispone di ulteriori 120 giorni per emanare 
lordinanza, da notificare al ricorrente entro 150 giorni. Il ricorrente
 per far valere le ragioni del suo ricorso contro la multa stradale, può
 non solo allegare a questo ricorso idonea adeguatamente le proprie tesi
 difensive, è consentito non solo allegare la documentazione ritenuta 
idonea, ma anche chiedere laudizione personale. Qualora il prefetto a 
cui è stato presentato il ricorso dovesse decidere di respingerlo, la 
sanzione pecuniaria non potrà essere, per vincolo di legge, inferiore al
 doppio di quella originaria, aumentata delle spese di procedimento. L'ordinanza ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio.
Ricorso al Giudice di Pace
In alternativa al ricorso al prefetto, il soggetto che ha ricevuto la
 multa può ricorrere anche dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è
 stata commessa la violazione al Codice della Strada. Il ricorso in tal 
caso va presentato entro 30 giorni, a differenza dei 60 per il ricorso 
al prefetto, sempre dal giorno della  contestazione su strada o dalla 
notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento 
in misura ridotta nei casi consentiti. Il 
ricorso contro il verbale presentato al giudice di pace va depositato presso la cancelleria dello stesso giudice  od 
inviato per posta raccomandata, pagando il contributo unificato.
L'Ass.DAC offre assistenza legale specializzata su tutto il territorio italiano ai propri associati che intendano contestare verbali di accertamento ritenuti ingiusti o errati. L'Associazione. con i propri legali convenzionati, segue tutto l'iter del rocedimento sia dinanzi al Prefetto che dinanzi al Giudice di Pace. 
Per info contattaci 0805560344 assdac@libero.it
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