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Il cronotachigrafo





TACHIGRAFO  e TEMPI di GUIDA

Il 23 marzo 2004 è entrata  in vigore la Direttiva europea 15/2002, che introduce importanti novità per l'orario di lavoro degli autisti di veicoli industriali.
La durata massima della prestazione lavorativa dovrà essere di 48 ore settimanali, aumentabili a 60 a condizione che nell'arco di 4 mesi sia rispettata la media settimanale di 48 ore.


Le nuove norme verranno applicate solo agli autisti dipendenti, per i conducenti autonomi invece le nuove normative scatteranno a partire dal 23 marzo 2009.

 


Nota: La direttiva comunque non ha al momento valenza ai fini sanzionatori delle norme del C.d.S. finch? non sarà modificato il Regolamento CEE 3820/85. Ha rilievo solo ai fini dei rapporti interni di lavoro fra impresa e conducente dipendente, con le conseguenti specifiche competenze dall'Ispettorato del Lavoro.

TEMPI DI GUIDA
Il periodo di guida giornaliero non può superare le 9 ore ma per particolari esigenze e al massimo
due volte nella stessa settimana il periodo di guida può essere esteso a 10 ore giornaliere;
RIPOSO GIORNALIERO
Il riposo giornaliero che spetta al conducente di un veicolo può essere fruito in un unico periodo
o frazionato in più periodi di più breve durata.
RIPOSO SETTIMANALE
Dopo 6 giorni di guida consecutiva il conducente ha diritto ad un periodo di riposo.
Tale diritto è irrinunciabile.


 


 

Il CRONOTACHIGRAFO  - TEMPI DI GUIDA e RIPOSO

(Artt. 174 – 179) + (Art. 178)

Gli autoveicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate adibiti a trasporto di cose o di persone devono essere dotati di una particolare apparecchiatura finalizzata a consentire il controllo del rispetto della Normativa Sociale in materia di Autotrasporto. Con la sigla “Normativa Sociale in materia di Autotrasporto” si intende una serie di prescrizioni contenute prima nel Regolamento C.E.E. 3849 del 1969 e poi aggiornate con il Regolamento C.E.E. n° 3820 del 1985. In questa normativa sono indicati i tempi di guida e i tempi di riposo che vanno osservati da parte di tutti i conducenti e degli altri membri dell’equipaggio adibiti ai tra­sporti professionali.

In particolare, i punti fondamentali di tale normativa possono essere così sintetizzati:

a)     obbligo di dotazione dell’apparecchio. Sono obbligati a dotarsi dell’apparecchio cronotachigrafo tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di persone di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate; sono esclusi dall’obbligo gli autobus adibiti a servizi di linea, qualunque sia l’estensione della linea, gli autoveicoli adibiti ad attività circensi, gli autocarri adibiti alla raccolta del latte, gli autocarri adibiti alla raccolta dei rifiuti, gli autocarri e gli autobus in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni

b)    obbligo della corretta funzionalità. Sia il datore di lavoro che l’equipaggio di un veicolo che ha l’obbligo dell’uso dell’apparec­chio, sono responsabili dell’efficienza dello stesso, nel senso che, sia al momento dell’inizio del viaggio sia durante il viaggio, devo­no verificare la corretta funzionalità dell’apparecchiatura. In parti­colare, il datore di lavoro deve impedire l’uscita del veicolo qualora sia verificata l’inefficienza del cronotachigrafo; il conducente, durante il viaggio, ha l’obbligo di verificare l’efficienza del veicolo e, qualora accerti il venir meno di tale condizione, deve riportare sul retro del foglio di registrazione dell’apparecchio, manualmente, i tempi di guida e i tempi di riposo;

c)     sono assolutamente vietate le manomissioni e le alterazioni tendenti a modificare artificiosamente le funzionalità dell’apparecchio per falsarne le registrazioni;

d)     nel regolamento C.E.E. 3820 sono previsti tempi di guida e tempi di riposo; i tempi di guida dei conducenti sono così individuati:

1. periodo massimo di guida continua ininterrotta: quattro ore e trenta; dopo tale periodo il conducente deve assolutamente ga­rantire 45 minuti di pausa, che può essere sostituita da almeno tre periodi di 15 minuti ciascuna nell’arco delle quattro ore e trenta di guida;

2. durante la giornata il conducente potrà condurre il veicolo per altre quattro ore e trenta, fino ad un massimo di nove ore giornaliere; dopo le nove ore giornaliere deve garantirsi almeno un­dici ore di riposo continuo;

3. solo due volte a settimana il conducente potrà guidare per dieci ore; il periodo di guida settimanale è di quarantadue ore;

4. solo una settimana al mese può guidare per quarantotto ore.



Le inosservanze dei tempi di guida da parte del conducente sono punite ai sensi dell’art. 174 del Codice della Strada, che prevede sanzioni anche per gli altri membri dell’equipaggio che non osservino i periodi di riposo prescritti e l’omessa conservazione dei fogli di registrazione ovve­ro delle altre documentazioni prescritte da parte dell’impresa. I veicoli per i quali non vige l’obbligo del cronotachigrafo, come i veicoli adibiti al servizio di linea, devono ugualmente tenere una registrazione di tali tempi. Solitamente, questa registrazione è costituita dall’estratto del foglio di servizio in cui è indicato l’orario di partenza, le soste e l’orario di arrivo. Le ipotesi residuali a cui riferire queste ultime prescrizioni, riconducibili all’art. 178, sono solo ed esclusivamente i veicoli adibiti ai servizi di linea. Qualora il conducente sia sprovvisto di questa documentazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. Le violazioni sono altresì este­se all’ipotesi in cui il libretto di lavoro ed il foglio del registro siano in­completi oppure manchino delle indicazioni necessarie.


IPOTESI di VIOLAZIONE e RELATIVE SANZIONI



Le violazioni più gravi, che si riferiscono alla mancanza del cronotachigrafo, all’inefficienza e all’alterazione dello stesso, sono riconducibili all’art. 179 deI Codice della Strada, che prevede, oltre alla sanzione ammi­nistrativa pecuniaria, anche la sospensione della patente di guida per il conducente; queste violazioni si riferiscono alle seguenti ipotesi:

a)  circolazione di autoveicolo non munito di cronotachigrafo, ovvero con cronotachigrafo non corrispondente alle norme fissate nel Re­golamento, oppure con cronotachigrafo non funzionante o man­cante del foglio di registrazione;

b)  manomissione dei sigilli e alterazione del cronotachigrafo. E’ questa l’ipotesi più grave di violazione in quanto la sanzione, già elevata, prevista per l’inefficienza o la mancanza del cronotachigrafo, è rad­doppiata;

c)  il titolare della licenza o dell’autorizzazione che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o dei relativi fogli di regi­strazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso o non funzionan­te, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria; qualora il titolare dell’autorizzazione e il conducente siano la stessa persona, la sanzione si applica una sola volta nella misura più grave.

Tutte le violazioni accertate, relative alla mancanza di cronotachigrafo, all’inefficienza ed alla sua manomissione, vanno segnalate all’Uf­ficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all’Ufficio Provinciale del Lavoro del luogo di residenza della ditta. All’atto della verbalizzazione di queste violazioni, l’agente accertatore deve inserire nel verbale l’espressa intimazione al conducente a regolarizzare la strumentazione entro il termine di dieci giorni. Qualora non sia osservata tale intimazio­ne, si applicherà la sanzione amministrativa del fermo amministrativo del veicolo.


 

Il cronotachigrafo, la sua regolarità e le modalità d’uso sono poi disciplinati anche dalla legge 13/11/1978, n. 727. A questa norma fanno capo i seguenti precetti:

a)  obbligo di omologazione della apparecchiatura. La relativa sanzione è prevista dall’art. 12 per la vendita di apparecchiature cronotachigrafi e fogli di registrazione non omologati;

b)  la vendita di fogli di registrazione non omologati è punita con san­zione pecuniaria dall’art. 13;

e)  obbligo dell’autorizzazione per il montaggio e la riparazione. L’art. 14 prevede l’autorizzazione dell’Ufficio Metrico Provinciale per poter effettuare l’attività di riparazione, di installazione e montaggio di cronotachigrafo;

d)  obbligo di vigilanza sulla apparecchiatura, prevista e sanzionata dall’art. 17 della legge che però si deve ritenere assorbito dagli obbli­ghi imposti al datore di lavoro e sanzionati dall’art. 179 del Codice della Strada;

e)  obbligo, per il conducente, di riportare manualmente sul retro del foglio di registrazione i tempi di guida e di riposo in caso di ineffi­cienza dell’apparecchiatura; non è, pertanto, possibile contestare la violazione per inefficienza dell’apparecchiatura di cui all’art. 179 del Codice della Strada se non aver prima provveduto alla contestazio­ne della sanzione di cui all’art. 18 della legge 727. All’atto del con­trollo, qualora il conducente abbia riportato manualmente sul retro dei fogli di registrazione i tempi di guida e i tempi di riposo, l’ineffi­cienza dell’apparecchiatura è sanata nel senso che il conducente stesso può rientrare nella sede di residenza dell’azienda avendo, il titolare di questa, l’obbligo di provvedere. Il conducente deve prov­vedere in proprio alla riparazione solo se il tempo di rientro in sede è superiore ad una settimana. Se, all’atto del controllo, l’apparecchia­tura risulta inefficiente e sul retro del foglio di registrazione non sono stati riportati i tempi di guida e di riposo, si procederà alla contesta­zione in via primaria dell’art. 18 della legge 727 e, in via secondaria, dell’art. 179 del Codice della Strada;

f)   obbligo di esibire i fogli di registrazione della giornata, di tutti i giorni della settimana in corso e dell’ultimo giorno della settimana prece­dente in cui il conducente ha guidato; la violazione a questo precetto è sanzionata dall’art. 19 della legge 727 a cui sono riconducibili, al­tresì, le ipotesi residuali di prescrizioni quali l’omessa annotazione della targa, della data e dei chilometri di partenza del veicolo, la pulizia del foglio di registrazione e la perfetta leggibilità  dello stesso.


 


 

In conclusione:


 

all’art. 174 del Codice della Strada sono riconducibili tutte le violazioni relative alla inosservanza dei tempi di guida e di riposo sia per il conducente sia per i membri dell’equipaggio, alla mancanza del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio qualora il veicolo non abbia l’obbligo del cronotachigrafo, dell’impresa che non conserva, per ogni conducente, i fogli di registrazione o la documentazione dell’orario di servizio;

all’art. 178, invece, si riconducono le violazioni riscontrate nella cir­colazione degli autoveicoli che non hanno l’obbligo del cronotachigrafo e, in particolar modo, dei veicoli adibiti al servizio di linea e relative alla mancanza dal foglio di servizio giornaliero nel quale sono riscontrabili i tempi di guida, i tempi di riposo e gli orari di partenza e di arrivo e, in ultimo, a questa norma sono riconducibili anche le violazioni e dei precetti relativi all’obbligo di documenta­zione e conservazione della documentazione sui tempi di guida e di riposo da parte dell’impresa.

Obbligo del cronotachigrafo


 

Dal 1° maggio 2006 tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti:



al trasporto su strada di merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t



al trasporto di più di 9 persone (compreso il conducente)


 

dovranno essere dotati del nuovo cronotachigrafo digitale che sostituirà quello analogico attualmente utilizzato e dotato di fogli di registrazione cartacei.

Per gli automezzi adibiti al trasporto di merci con massa superiore a 12 t e quelli adibiti al trasporto di persone con peso superiore a 10 t, immatricolati dopo il 1 gennaio 1996, l'installazione sarà effettuata al momento della sostituzione dell'apparecchio.

L’utilizzo del tachigrafo, come strumento di misurazione della velocità e dei tempi di guida nasce dall’applicazione di una normativa europea sull’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, avente come obiettivo primario la sicurezza stradale.

Il precedente strumento analogico introdotto nel 1985 si è dimostrato nel tempo poco affidabile in termini di sicurezza e rilevazione dei dati e conseguentemente l’Unione Europea ha deciso di procedere alla realizzazione ed alla diffusione di un nuovo apparecchio di controllo, grazie alla nuova tecnologia digitale, più efficace nelle prestazioni e nella capacità di utilizzo.

Cos’è il cronotachigrafo digitale



È un sistema elettronico installato sui veicoli commerciali (camion, pullman e autocarri) che registra i tempi di guida e riposo dei conducenti e traccia dati al dettaglio relativi a velocità e distanze percorse allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza stradale e una concorrenza più equa.


 

Com'è fatto?

Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:

  • un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
  • una smart-card o carta tachigrafica

Il controllo dei dati

Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l’identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in ?quipe).

Le altre funzioni

L’apparecchio registra inoltre:

  • i dati identificativi del veicolo (a vita);
  • la distanza percorsa;
  • le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);
  • la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.

 

Le quattro smart-cards

Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all’impresa, alle autorità di controllo o all’officina.

Esistono 4 tipologie di carte tachigrafiche:

Carta conducente



  • Carta personale del conducente, di colore bianco
  • Registra i tempi di guida e di riposo
  • È personalizzata con la foto, la firma e i dati anagrafici del conducente
  • È rilasciata dalla nazione di residenza
  • Ha durata 5 anni


Carta azienda


 

  • Carta dell’azienda proprietaria dei veicoli,  di colore giallo
  • Accede ai cronotachigrafi installati sui propri mezzi
  • È personalizzata con i dati dell’azienda
  • È rilasciata dalla nazione dove l’azienda ha sede legale
  • Ha durata 5 anni


Carta officina


 

  • Carta dell’officina autorizzata a operare su cronotachigrafi digitali, di colore rosso
  • È utilizzata per l’installazione, l’attivazione, la calibrature e la manutenzione dei cronotachigrafi
  • È personalizzata con i dati dell’officina e del responsabile tecnico
  • È rilasciata dalla nazione che ha autorizzato l’officina
  • Insieme alla carta è rilasciato un codice PIN
  • Ha durata 1 anno

Carta controllo



  • Carta per le forze dell’ordine, di colore blu
  • È utilizzata per effettuare i controlli su cronotachigrafi digitali e accedere ai dati registrati
  • È personalizzata con il nome dell’Organo di controllo
  • Ha durata 5 anni



I soggetti interessati


 

La nuova normativa si rivolge a tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrino nei seguenti requisiti:

  • guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate di PMA (Peso Massimo Autorizzato) per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto;
  • operino sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • effettuino trasporti nazionali o internazionali;
  • siano lavoratori dipendenti o artigiani;
  • siano italiani o stranieri;
  • compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi.

Normativa sui cronotachigrafi



La normativa è europea e si fonda essenzialmente su due regolamenti del Consiglio del 20 dicembre 1985, e cioè il regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 ha poi modificato il regolamento n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo, introducendo il nuovo dispositivo digitale. Tale regolamento è completato da un allegato di natura tecnica (allegato 1B) che definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell’apparecchio, oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e di operatività. Recentemente il regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) 3820/85 ed ha fissato il nuovo termine legale per l'obbligo del TD al 1 maggio 2006.

La regolamentazione nazionale ha integrato la legislazione europea per l'implementazione del Tachigrafo digitale con i seguenti decreti ministeriali: DM 31 ottobre 2003, n. 361, DM 11 marzo 2005 (emendato dal DM 21 febbraio 2006), sulle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonch? delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, DM 23 giugno 2005 sulle Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del Registro, DM 29 luglio 2005 sull'omologazione delle carte tachigrafiche, DM 29 luglio 2005 sull'istituzione del diritto di segreteria per le attività camerali sul TD e DM 3 agosto 2005 sull'approvazione dei moduli per la domanda delle carte tachigrafiche. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, inoltre, emanato il DM 31 marzo 2006 relativo alle modalità di conservazione e trasferimento dei dati registrati con il TD.

Le circolari

 

La normativa è integrata da circolari, emanate dai diversi soggetti che coordinano le attività sull'implementazione del Tachigrafo Digitale in Italia.
Le circolari hanno lo scopo di divulgare, approfondire e chiarire i contenuti delle disposizioni normative, nonch? di fornire indicazioni su modalità di applicazione e questioni operative legate all'implementazione del Tachigrafo Digitale.









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Pubblicato su: 2008-03-08 (2075 letture)

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