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Ausiliari della sosta





AUSILIARI DELLA SOSTA

 
LIMITI  E POTERI DI ACCERTAMENTO
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18186 del 18 agosto 2006, si è nuovamente pronunciata sulla questione dei poteri di accertamento degli ausiliari della sosta, prevedendo che gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada soltanto in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha accolto l'opposizione di un automobilista al quale era stata comminata una sanzione per circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici da un ausiliario del traffico.
 
Cassazione , sez. I civile, sentenza 18.08.2006 n° 18186
 
 
Ma già in passato la Suprema Corte si era pronunciata in ordine ai poteri di accertamento degli ausiliari.
 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 7336 del 07.04.2005, ha precisato i limiti del potere di accertamento delle infrazioni.
La Suprema Corte ha stabilito che il potere di accertamento delle infrazioni in esame da parte del personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi, i c.d. ausiliari del traffico, deve ritenersi limitato alle sole violazioni in materia di sosta e richiede:
1)      che l’area destinata alla sosta sia stata data in concessione dal comune alla società a norma dell’articolo 7, comma 8, del C.d.s.;
2)    che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell’infrazione siano stati designati con le modalità indicate dalla medesima normativa.
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che la funzione di accertamento da parte degli ausiliari comprende anche la violazione del divieto di sosta nelle aree immediatamente limitrofe a quelle oggetto della concessione, ma esclusivamente se ed in quanto precludano, la funzionalità del parcheggio
 
Nello specifico, nel caso esaminato, la Suprema Corte ha accolto la tesi del ricorrente avverso il verbale di accertamento della violazione dell’articolo 158 Cds, redatto da un ausiliario del traffico, per avere egli parcheggiato il proprio ciclomotore su un marciapiede.
 
Cassazione , sez. I civile, sentenza 07.04.2005 n° 7336









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Pubblicato su: 2008-03-08 (1468 letture)

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